1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a favorire e a incentivare, in accordo con la politica idrica dell'Unione europea, l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi di acqua nella produzione e nell'utilizzo dei manufatti, nonché la riduzione dei consumi specifici di acqua per uso civile, nei processi produttivi e in agricoltura.
2. La politica di uso razionale dell'acqua definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio idrico, all'uso appropriato delle risorse idriche e al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o distribuiscono acqua.
3. L'utilizzazione delle risorse idriche è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione della legislazione vigente in materia di opere pubbliche.
1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana,
1. Per lo sviluppo delle attività aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede a stipulare con l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un accordo di programma, con validità triennale, nel quale sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 26.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, emana, con proprio decreto, la normativa tecnica al cui rispetto sono condizionati il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e di contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo e zootecnico, allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il CNR, individuano i bacini che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza e alla disponibilità di risorse idriche, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi finalizzati all'uso razionale dell'acqua.
2. Di intesa con gli enti locali e con le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, rispettivamente, un piano regionale e un piano provinciale relativi al risparmio idrico.
a) il bilancio idrico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini idrici territoriali;
c) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di risparmio idrico;
d) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale ed assoluta di acqua risparmiata, per gli interventi di risparmio idrico;
e) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento.
4. In caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini ivi stabiliti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida, esercita il potere sostitutivo, provvedendo con proprio decreto, su proposta del CNR, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo al risparmio idrico.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico di acqua, nonché il miglioramento dell'efficienza idrica nelle abitazioni adibite ad uso civile ed a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile
1. La concessione e l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6, 8 e 11 sono delegate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi d'acqua preesistenti, dei benefìci idrici attesi, della quantità di acqua primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché, per gli interventi di cui all'articolo 6, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi, dando priorità agli interventi integrati.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1 nei settori industriale, artigianale e terziario, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti.
1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e ai loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di captazioni, di recupero, di trasporto e di distribuzione delle acque, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito
1. Alle aziende pubbliche e private e ai loro consorzi nonché ai consorzi di imprese e di enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali od organizzativi, ovvero che sviluppino prototipi a basso consumo specifico, ovvero nuove tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale o di esercizio. Sono ammessi, altresì, ai contributi i sistemi finalizzati a migliorare la potabilizzazione dell'acqua ed il riutilizzo delle acque in generale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro dello sviluppo economico, su delibera del CIPE.
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi di imprese agricole, ovvero alle società che offrono e gestiscono servizi idrici, che prevedono la partecipazione di aziende municipalizzate o di altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con un recupero idrico di almeno il 30 per cento, nella misura massima del 55 per
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme per l'attuazione della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
1. I contributi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste dalla legislazione vigente a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari, al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
1. Per i contributi di cui agli articoli 9 e 10 le modalità di concessione e di erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni sulle garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti nonché i criteri per la valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fideiussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti allo scopo autorizzati,
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro il mese di febbraio del medesimo anno, nonché sugli adempimenti di rispettiva
1. Negli edifici pubblici e privati, qualunque sia la destinazione d'uso, ai nuovi impianti, ai lavori, alle opere, alle modifiche e alle installazioni relativi alla distribuzione di acqua si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale.
2. Gli interventi di risparmio idrico di cui al comma 1 del presente articolo in edifici ed in impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Per gli impianti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo idrico degli edifici stessi, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali dei proprietari.
4. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi idrici.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare al comune, in doppia copia insieme alla denuncia di
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro delle infrastrutture
1. Nell'esercizio degli impianti il proprietario, o un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare le misure necessarie per contenere i consumi di acqua, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni idriche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge in relazione al progetto delle opere in corso di realizzazione ovvero entro cinque anni dalla data della fine dei lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica di cui al comma 1 può essere effettuata in qualunque momento, anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile, dal conduttore ovvero dall'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, il sindaco informa il prefetto al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 23.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 17 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 17 e che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di 310 milioni di euro per il 2006, di 415 milioni di euro per il 2007 e di 517 milioni di euro per il 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica idrica.